Art. 8.
(Equità fiscale e tariffaria).

      1. A fini di equità fiscale, e nelle more dell'introduzione del modello tributario fondato sulla tassazione del reddito familiare in base al numero di componenti, denominato metodo del «quoziente familiare», tenuto conto della spesa minima di mantenimento indicata dall'Istituto nazionale di statistica, i soggetti con coniuge, figli o altri familiari a carico deducono, per ciascuno di tali soggetti, una somma indicata annualmente nella legge finanziaria, che contestualmente ridefinisce l'importo delle detrazioni e il livello di reddito previsti dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per carichi di famiglia.

 

Pag. 9


      2. La lettera i) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituita dalla seguente:

          «i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie numerose e a quelle che versano in condizioni economiche disagiate».

      3. Nel definire i parametri per la determinazione delle tariffe per l'energia elettrica e il gas la competente Autorità tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare.
      4. Per tutelare il potere di acquisto delle famiglie l'Autorità può stipulare accordi con gli enti locali e gli esercenti dei servizi pubblici e di attività culturali e di spettacolo mirati a prevedere tariffe agevolate per le famiglie del comune di residenza, identificate da una «carta della famiglia» rilasciata dalla stessa amministrazione locale.